Lecito il controllo sul pc del dipendente a tutela del patrimonio aziendale
La Suprema Corte, con la sentenza n. 13266/2018, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un dipendente per sistematico uso del pc aziendale per finalità extralavorative, affermando, altresì, la legittimità di un’indagine retrospettiva informatica sull’utilizzo del computer, in quanto estranea al campo di applicazione dell’art. 4 L. 300/70.
In particolare, nel caso di specie, il lavoratore era stato licenziato per aver utilizzato sistematicamente il pc aziendale per attività ludiche. La prova del suddetto utilizzo era stata rinvenuta attraverso un’indagine retrospettiva sulle attività che il dipendente aveva compiuto avvalendosi del mezzo informatico in dotazione.
La Corte, nel valutare se la raccolta dei dati fosse stata effettuata in violazione dell’art. 40 L. 300/70, ha escluso la riconducibilità della fattispecie ai controlli a distanza disciplinato dalla norma statutaria, sul presupposto secondo cui l’indagine aveva riguardato condotte extralavorative e non l’esatto adempimento della prestazione ed era finalizzata alla tutela di beni estranei al rapporto di lavoro, vale a dire il patrimonio e l’immagine aziendali.
Di conseguenza, i Giudici di legittimità hanno ritenuto dimostrata la condotta addebitata e legittimo e proporzionato il recesso comminato dalla società.
Cass. 13266 del 2018 (lecito il controllo sul pc del dipendente a tutela dei beni aziendali)