Scarso rendimento reiterato: legittimo il licenziamento per giusta causa
La Suprema Corte, con sentenza n. 17685/2018, ha confermato la pronuncia dei Giudici di merito con cui era stato ritenuto legittimo, sia in primo che in secondo grado, il licenziamento di un dipendente che aveva impiegato 3,5 ore per effettuare una lavorazione che un operaio con analoga qualifica ed esperienza avrebbe effettuato in meno di mezz’ora, considerati, inoltre, quali elementi costitutivi del provvedimento espulsivo, tre precedenti disciplinari per condotte analoghe.
I Giudici di legittimità, inoltre, hanno ribadito l’importante principio secondo cui le sanzioni disciplinari sospese a seguito della proposizione, da parte del lavoratore, dell’arbitrato ex art. 7 L. 300/70, sino al loro eventuale annullamento devono essere considerate rilevanti ai fini della configurazione della recidiva prevista dal CCNL tra le esemplificazioni di giusta causa di recesso.
Cass. 17685 del 2018 (legittimo licenziamento g.c. per scarso rendimento)