Fondo di garanzia solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro
La Suprema Corte, con la sentenza n. 19277/2018, ha reso una importantissima pronuncia con riferimento ad una fattispecie estremamente controversa, riguardante la possibilità di accesso al fondo dio garanzia per il TFR dei dipendenti che transitano da una impresa in procedura concorsuale alle dipendenze di una impresa acquirente del relativo complesso aziendale, a fronte di accordi ex art. 47, commi 4 bis e 5, L. 428/90 derogatori dell’art. 2112 c.c.
Ebbene, la Suprema Corte ha statuito che, in questi casi, allorquando non vi sia cessazione del precedente rapporto di lavoro, mediante il meccanismo del licenziamento e della successiva riassunzione, reso possibile dalla facoltà di deroga all’art. 2112 c.c., il passaggio diretto ed immediato alle dipendenze del cessionario, non consente l’accesso al fondo di garanzia, pur se il TFR risulta ammesso allo stato passivo dell’impresa cedente in procedura concorsuale.
Qualora, dunque, i dipendenti volessero accedere al Fondo di Garanzia, nell’ambito degli accordi ex art. 47, commi 4 bis e 5, L. 428/90, la tutela dei livelli occupazionali andrebbe realizzata mediante il meccanismo del licenziamento da parte del cedente e della riassunzione da parte del cessionario, così da realizzare il presupposto della cessazione del precedente rapporto di lavoro, imprescindibile per l’accesso alle prestazioni dell’Inps.
Cass. 19277 del 2018 (no Fondo Garanzia in caso di passaggio diretto per cessione aizenda in crisi)