Cessazione appalto, licenziamento collettivo e criteri di scelta
La Suprema Corte, con sentenza n. 5373/2019, ha statuito che il datore di lavoro, che sia subentrata in un appalto di servizi ed abbia assunto il personale impiegato dal precedente appaltatore, in ossequio alla clausola sociale prevista dal CCNL applicato, qualora, a causa della perdita del suddetto appalto, proceda ad un licenziamento collettivo, deve individuare i lavoratori da licenziare, applicando i criteri di legge o quelli pattuiti con le organizzazioni sindacali con riferimento all’intero ambito aziendale, potendolo limitare l’ambito della selezione ad alcuni rami o settori dell’azienda, soltanto se questi siano caratterizzati dalla specificità delle professionalità utilizzate.
Tale limitazione, precisa la Corte, non trova infatti giustificazione nella particolarità della disciplina, come quella di specie, che regola il rapporto di lavoro nella fase di ingresso, ossia di subentro nell’appalto, ma non in quella di perdita dello stesso.
Cass. 5373 del 2019 (cessazione appalto licenziamento collettivo e criteri di scelta)