No all’interpretazione estensiva del CCNL ai fini della reintegra
In tema di licenziamento per giusta causa soggetto, la Cassazione, con due pronunce rese a breve distanza la 12365/2019 e la 14500/2019 , ha ritenuto che, in presenza di una condotta non rientrante tra quelle punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi, non è consentito al giudice reintegrare in servizio il dipendente, operando un’estensione delle condotte descritte dal Ccnl «sul presupposto del ritenuto pari disvalore disciplinare».
In sostanza, poiché il sistema di tutele creato dal legislatore dapprima con la Fornero e successivamente con il Jobs act prevede la reintegra come ipotesi sanzionatoria residuale ed eccezionale , non è consentito al Giudice interpretare estensivamente le fattispecie a cui essa è ricollegata (insussistenza di un fatto disciplinarmente rilevante ovvero, nel solo caso della Fornero, condotte punibili con sanzioni conservative dal CCNL di settore).
Di conseguenza, la tutela reale attenuata potrà essere concessa solo qualora il CCNL applicato al rapporto di lavoro preveda espressamente e letteralmente che la condotta contestata sia punita con sanzioni conservative. In tutte le altre ipotesi, indipendentemente dalla misura del disvalore della condotta, la tutela applicabile sarà quella indennitaria, avente carattere generale.
Cass. 14500 del 2019 (reintegra solo se sanzione conservativa espressamente prevista da CCNL)
Cass. 12365 del 2019 (condotte punite da CCNL con sanzioni conservative limiti reintegra)