Cambio di appalto e trasferimento di azienda
La Suprema Corte, con la sentenza n. 21615/2019, ha chiarito che, in caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall’appaltatore cessato al trasferimento automatico all’impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale all’attività di impresa, o almeno del “know how” o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti.
Il caso di specie traeva origine dal ricorso, presentato da un lavoratore, finalizzato ad ottenere il riconoscimento del diritto di proseguire il rapporto di lavoro ex art. 2112 c.c. alle dipendenze della società subentrante nell’appalto precedentemente affidato alla società sua ex datrice di lavoro, concernente il servizio regionale di emergenza “118”. La domanda del lavoratore veniva accolta sia in primo che in secondo grado.
La società, nel ricorrere in Cassazione, con il primo motivo di ricorso, denunciava la violazione dell’art. 2112 c.c. per avere la sentenza impugnata «confuso due concetti distinti quali quelli del passaggio del servizio e quello del trasferimento di azienda». Secondo parte ricorrente, nel caso di specie non sarebbe applicabile l’art. 2112 c.c., avendo l’organizzazione aziendale della società subentrante nell’appalto natura «assolutamente innovativa ed originaria», in quanto nessun elemento dell’organizzazione del precedente appaltatore era stato trasferito al nuovo.
La Corte di Cassazione ha accolto il predetto motivo di ricorso.
La Suprema Corte ha sottolineato, anzitutto, che in materia di trasferimento di azienda si applica la disciplina dell’art. 2112 c.c. nel caso in cui, pur rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, si verifichi la sostituzione della persona del titolare del rapporto di lavoro e il suo subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell’esercizio dell’impresa, senza che rilevi lo strumento tecnico giuridico adottato e la sussistenza di un vincolo contrattuale diretto tra cedente e cessionario (in questo senso, Cass. n. 26808 del 23/10/2018).
La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza prevalente in tema di trasferimento di azienda, ricordando che «in caso di successione di un imprenditore ad un altro in un appalto di servizi, non esiste un diritto dei lavoratori licenziati dall’appaltatore cessato al trasferimento automatico all’impresa subentrante, ma occorre accertare in concreto che vi sia stato un trasferimento di azienda, ai sensi dell’art. 2112 c.c., mediante il passaggio di beni di non trascurabile entità, nella loro funzione unitaria e strumentale dell’attività di impresa, o almeno del “know how” o di altri caratteri idonei a conferire autonomia operativa ad un gruppo di dipendenti, altrimenti ostandovi il disposto dell’art. 29, comma 3, del d.lgs. n. 276 del 2003, non in contrasto, sul punto, con la giurisprudenza eurounitaria che consente, ma non impone, di estendere l’ambito di protezione dei lavoratori di cui alla direttiva n. 2001/23/CE ad ipotesi ulteriori rispetto a quella del trasferimento di azienda» (ex pluribus, Cass. n. 26808 del 23/10/2018, Cass. n. 24972 del 6/12/2016).
Ad avviso della Suprema Corte, il giudice dell’appello aveva errato nel ricondurre la fattispecie accertata all’ipotesi di cui all’art. 2112 c.c., posto che l’azienda subentrata nell’appalto del servizio “118” era stata autorizzata a rivolgersi al mercato per il reperimento delle ambulanze, elemento imprescindibile per l’espletamento del servizio, ed aveva, a tal fine, stipulato apposito contratto di leasing con terze parti.
Tale metodo di approvvigionamento è stato ritenuto dalla Suprema Corte quale «elemento che di per sé solo vale a spezzare ogni continuità con il complesso organizzato» del precedente appaltatore.
La Corte ha quindi concluso per l’accoglimento del predetto motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto.
Cass. 21615 del 2019 (cambio di appaltoe trasferimento di azienda)