Infortuni sul lavoro: datore responsabile se non sanziona adeguatamente gli inadempimenti dei lavoratori agli obblighi di sicurezza
Con la sentenza 1683 del 17 gennaio 2020, la Cassazione, Sezione Penale, ha accertato la responsabilità penale del datore di lavoro e del preposto in relazione ad un gravissimo infortunio sul lavoro occorso ad un dipendente, per aver cagionato, in cooperazione colposa tra di loro, l’evento lesivo.
In particolare, i Giudici di legittimità fondano l’imputazione della responsabilità colposa del preposto sul rilievo che la causa dell’infortunio era ascrivibile al fatto che il lavoratore e i suoi colleghi seguivano all’interno del cantiere, per l’operazione di carico delle casseforme, una procedura di lavoro scorretta con il consenso del preposto stesso. Sostanzialmente, il preposto non aveva vigilato correttamente come avrebbe dovuto fare (articolo 19 del Dlgs 81/2008) sull’uso pericoloso di fasce, in contrasto con quanto prevedeva il manuale del costruttore.
La responsabilità del datore di lavoro, viene invece, fondata sulla tolleranza di questa prassi scorretta che veniva sanzionata solo ed esclusivamente con un rimprovero verbale (articolo 2106 del codice civile; articolo 7 della legge 300/1970). Secondo la Cassazione, tuttavia, di fronte a violazioni di tale gravità il datore di lavoro avrebbe dovuto attivarsi seguendo una linea più dura, basata sulla sospensione dall’attività del lavoratore responsabile. La giurisprudenza attribuisce un rilievo, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di vigilanza da parte del datore di lavoro, anche all’entità della sanzione disciplinare irrogata, il che sposta il giudizio sulla proporzionalità della stessa rispetto alla condotta del lavoratore che, secondo il ragionamento dei giudici, è connaturata da una maggiore gravità quando sono violate le norme e le disposizioni aziendali in materia antinfortunistica.
I principi espressi dalla Suprema Corte sono strettamente connessi con l’obbligo di efficace attuazione del modello 231, rispetto al quale le lesioni da infortunio di lavoro costituiscono un reato presupposto; in particolare, l’efficace attuazione del modello impone l’attivazione del sistema disciplinare (che ne rappresenta un contenuto essenziale), con applicazione, per le violazioni del modello, di sanzioni adeguate che abbiano una efficacia deterrente.