Invio tardivo certificato: legittimo il licenziamento per assenza ingiustificata
La Suprema Corte, con sentenza n. 18956/2020, ha sancito il principio secondo cui deve considerarsi assente ingiustificato il lavoratore allorquando invii il certificato medico oltre la scadenza dei termini fissati dal CCNL di settore.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello di Cagliari, Sezione di Sassari, confermava la sentenza del Tribunale di Sassari e rigettava la domanda di annullamento del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore, ritenendo sussistente l’assenza ingiustificata di quest’ultimo nei giorni dal 3 all’8 ottobre 2014, “dovendo così qualificarsi le assenze non coperte dal certificato medico giunto in ritardo”, e tempestiva e congrua la sanzione irrogata, “tanto più che quali assenze ingiustificate dovevano essere considerate quelle precedenti di cui alla contestazione del 23.9.2014, rimasta senza seguito per l’insorgere improvviso di uno stato di malattia protrattosi fino al 7.2.2015, nonché quelle dei giorni 8 e 9 febbraio 2015 in cui cessata la malattia avrebbe dovuto presentarsi al lavoro”.
Il lavoratore impugnava, quindi, la sentenza di secondo grado deducendo, tra gli altri motivi di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2106 c.c. e degli artt. 42 lett. E) e D) e 71 del C.c.n.l. Cooperative sociali, lamentando l’incongruità logica e giuridica della qualificazione come assenze ingiustificate di giornate in relazione alle quali è stato comunque certificato lo stato di malattia e del conseguente giudizio circa la rilevanza disciplinare della condotta e la proporzionalità della sanzione.
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso del lavoratore, ritenendo condivisibile il principio di diritto richiamato dai giudici d’appello secondo cui si devono qualificarsi “in termini di assenza ingiustificata” i giorni di assenza riconducibili ad uno stato di malattia, allorquando il relativo certificato sia inviato tardivamente al datore di lavoro “e, così sulla rilevanza disciplinare delle stesse nonché sulla ritenuta regolarità formale dei provvedimenti assunti, dovendosi considerare correttamente valutati dalla Corte territoriale come meramente sospeso il procedimento avviato a seguito della contestazione del 23.9.2014 e come tempestivamente avviato all’atto della cessazione del periodo di malattia, che ne avrebbe determinato la sospensione, il procedimento relativo alla contestazione delle assenze ingiustificate comprese tra il 3 e 1’8 ottobre 2014 ed altresì sulla sancita congruità della sanzione irrogata già prevista dall’art. 42 lett. E) del CCNL di categoria per ogni singolo episodio contestato”.
Cass. 18956 del 2020 (assenza ingiustificata per tardivo invio del certificato e giusta causa)