Il valore probatorio della dichiarazioni rese da terzi agli ispettori
La Suprema Corte, con la recente sentenza n. 24208/2020, è tornata a pronunciarsi sul valore probatorio delle dichiarazioni rese dai terzi agli ispettori del lavoro, in sede di ispezione, in caso di contrasto tra di esse e le deposizioni testimoniali successivamente rese in giudizio dai dichiaranti.
Ed invero, in passato, le soluzioni fornite dai Giudici di legittimità risultavano essere contrastanti, in quanto, in alcuni casi, si riteneva la prevalenza della deposizione testimoniale, in quanto formata nel rispetto dei principi del contraddittorio governato dal Giudice terzo, mentre, in altri casi, si affermava la prevalenza delle dichiarazioni rese in sede ispettiva, in quanto caratterizzate da immediatezza e maggiore spontaneità.
La Corte di Cassazione, nella vicenda in esame, confermando gli ultimi arresti in materia, propende per una tesi mediana, secondo cui “la valutazione complessiva delle risultanze di causa ben consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti, nell’immediatezza dei fatti, piuttosto che alle circostanze da essi riferite in sede di deposizione in giudizio, cfr. Cass. n. 17555/02, e che in sostanza i verbali di contravvenzione forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice, il quale può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanze, sia nell’ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari – considerata la sussistenza in capo al datore di lavoro, obbligato ai versamenti contributivi, del relativo onere probatorio -, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati (cfr. Cass. n. 11900/03, Cass. n. 3527/01, Cass. n. 9384/95)“.
In sostanza, secondo l’orientamento più recente e che va via via sempre più consolidandosi, le dichiarazioni rese ai verbalizzanti sono elementi di prova liberamente valutabili e possono assurgere a prova sufficiente delle circostanze riferite sia allorquando non vi siano elementi probatori contrari sia qualora, pur in presenza di deposizioni testimoniali di segno opposto (anche se rese dagli stessi soggetti), il Giudice, valutando complessivamente tutto il materiale probatorio a sua disposizione, con adeguata motivazione, giunga al convincimento della sussistenza degli illeciti contestati dagli ispettori.
La motivazione, per essere adeguata, dovrà esplicitare le ragioni per cui il Giudice, all’esito della concreta valutazione del elementi di prova raccolti, abbia ritenuto maggiormente attendibili le dichiarazioni rese nell’immediatezza dei fatti rispetto a quanto testimoniato, in giudizio, dai medesimi soggetti.
Cass. 24208 del 2020 (valore dichiarazioni terzi ispettori)