Casse Edili: il pagamento diretto ai lavoratori non libera il datore di lavoro
Con una recente sentenza del 9 maggio 2023, il Tribunale di Foggia ha affermato l’importante principio secondo cui il pagamento diretto ai lavoratori delle prestazioni di competenza della Cassa Edile da parte dei datori di lavoro non libera questi ultimi dall’obbligo di versamento degli accantonamenti alla Cassa stessa sia per le somme dirette a finanziarie le prestazioni di natura previdenziali-assistenziali sia per quelle da accantonare a titolo di ferie, permessi e mensilità aggiuntive.
In particolare, si legge in sentenza: “Va comunque ritenuto che il pagamento delle somme in questione, seppure effettivo, non avrebbe liberato l’imprenditore opponente dai suoi obblighi verso la Cassa. Per quanto concerne i crediti per contributi e le quote di adesione contrattuale alla Cassa Edile, si tratta di prestazioni destinate a finanziare per lo più l’erogazione di prestazioni lato sensuprevidenziali-assistenziali e quindi il pagamento diretto ai lavoratori non è suscettibile di produrre alcun effetto. Per quanto concerne, invece, le somme accantonate dalla Cassa a titolo di ferie, gratifica natalizia, festività, consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis cfr Cass., sez. lav. 5257/98; 14658/03; 13300/05) insegna che, sino a che l’imprenditore edile-delegante (ai sensi degli artt. 1269 e ss. c.c.) non revochi l’iscrizione alla Cassa (e di tale revoca, manca in ricorso la minima allegazione e prova), quest’ultima, nella qualità di delegata, mantiene l’obbligazione debitoria verso i lavoratori-delegatari“.
Trib. Foggia 9.05.23 (Cassa Edile e pagamento diretto lavoratori)