Legittimo il CCNL Marketing operativo Anpit – Cisal
Il Tribunale di Genova, con la recente sentenza n. 335/2023, ha sancito la legittimità di un contratto di lavoro intermittente sottoscritto sulla scorta delle causali oggettive e soggettive previste dal CCNL Marketing Operativo, sottoscritto dalle associazioni Anpit e Cisal.
In particolare, con riferimento alla specifica doglianza sollevata dal lavoratore, il giudice genovese ha ritenuto che la Cisal possa considerarsi sindacato maggiormente rappresentativo, alla luce del DPCM 5 agosto 2013, al Decreto del Ministero del Lavoro n. 14280/2014 e ai rapporti con il CNEL, come confermato anche dalla recente giurisprudenza di merito richiamato in sentenza.
Sulla scorta di queste considerazioni, il Tribunale ha rigettato il ricorso per impugnativa di licenziamento proposto dal lavoratore intermittente.
Trib_Genova_CCNL_Anpit_Cisal_Marketing_Operativo_1686591457