Bonus Sud 2018: emessa circolare Inps
Con la circolare n. 49/2018, l’Inps ha fornito chiarimenti in merito al Bonus Assunzione per il Meridione, valido per l’anno in corso.
In particolare, il suddetto beneficio permette alle aziende che operino nelle regioni del Mezzogiorno (Puglia, Basilicata, Campania, Calabria e Sicilia) di effettuare assunzioni a tempo indeterminato (o conversioni di contratti a termine), anche con apprendistato, con sgravio contributivo per 12 mesi sino ad un massimale di e. 8.060,00.
I requisiti per fruire dello sgravio, anche alla luce dei chiarimenti dell’Inps, sono i seguenti.
Lavoratori Beneficiari
- giovani tra i 16 ed i 34 anni e 364 giorni, che risultino disoccupati al momento dell’assunzione;
- lavoratori che abbiano compiuto 35 anni, che, oltre ad essere disoccupati al momento dell’assunzione, risultino privi di impiego regolarmente retribuito negli ultimi sei mesi. All’uopo, è considerato privo di impiego retribuito, colui che non abbia avuto, negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a sei mesi, ovvero che non abbia svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato, dalla quale sia derivato un reddito superiore, rispettivamente, ad €. 4.800,00 ed €. 8.000,00;
- fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione di contratto a termine, il lavoratore, inoltre, nei precedenti sei mesi non deve aver intrattenuto un rapporto di lavoro subordinato con il datore di lavoro che procede all’assunzione, ovvero con altra impresa collegata o avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
Luogo della prestazione
Per poter usufruire degli sgravi, indipendentemente dalla sede dell’azienda o della residenza del lavoratore, la prestazione di lavoro deve essere resa stabilmente in una delle Regioni sopra richiamate.
Rapporti incentivati
L’incentivo, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018.
Sono incentivabili le assunzioni e le trasformazioni a tempo indeterminato – anche a scopo di somministrazione – nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso dei requisiti dello stato di disoccupazione e dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.
Condizioni di spettanza dell’incentivo
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
- rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006, ossia:
– adempimento degli obblighi contributivi;
– osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
– rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; - applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo, dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, l’Inps precisa quanto segue:
- l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, ivi compresa l’assunzione in attuazione del diritto di precedenza per i dipendenti a tempo determinato che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 24 del D.lgs n. 81/15;
- l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Circa le modalità di esercizio del suddetto diritto di precedenza, l’Inps rinvia a quanto stabilito, da ultimo, nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) – il datore di lavoro può legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere;
- l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento.
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2049%20del%2019-03-2018.pdf
Leggi di più...Bonus assunzioni 2018: circolare Inps n. 40/2018
La legge di stabilità 2018 ha introdotto un beneficio strutturale per favorire l’introduzione nel mondo del lavoro di giovani che abbiano avuto solo rapporti di lavoro precari.
Il beneficio prevede l’esenzione del 50% dei contributi per i primi tre anni di rapporto sino ad un massimale di €. 3.000,00 su base annua, da suddividere per 12 mesi.
La circolare Inps n. 40 del 2 marzo 2018 ha fornito l’interpretazione dei requisiti di accesso al beneficio, che sono i seguenti:
- il lavoratore non deve aver mai intrattenuto in passato, con qualsiasi datore di lavoro, un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, fatta eccezione per un contratto di apprendistato senza conferma al termine della formazione;
- il lavoratore non deve aver compiuto, al momento dell’assunzione agevolata, 35 anni per il 2018 e 30 anni dal 2019 in poi;
- l’azienda non deve aver proceduto, nei sei mesi antecedenti all’assunzione agevolata, a licenziamenti individuali o collettivi nell’unità produttiva ove intende assumere il dipendente con l’agevolazione;
- una volta ottenuta l’agevolazione, l’azienda non potrà procedere a licenziare, nei sei mesi successivi, il lavoratore assunto con il beneficio ovvero altri dipendenti operanti nella medesima unità produttiva ed aventi la sua medesima qualifica (o meglio il suo stesso livello di inquadramento).
La stessa circolare ha, poi, fornito chiarimenti in merito ad alcune fattispecie specifiche, precisando che
- in caso di cessione individuale del contratto di lavoro ai sensi dell’art. 1406 o di passaggio diretto quale conseguenza di un trasferimento di azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cessionario potrà continuare a fruire del beneficio per il periodo residuo del triennio;
- il beneficio è “portabile” dal lavoratore, nel senso che, qualora lo stesso venisse licenziato dal precedente datore di lavoro prima del completamento della fruizione del triennio agevolato, il nuovo datore di lavoro che proceda alla nuova assunzione può usufruire dell’agevolazione per il periodo residuo del triennio;
- la “portabilità” del beneficio persiste anche nel caso in cui l’assunzione successiva venga effettuata da impresa avente “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” con il precedente datore di lavoro licenziante;
- il beneficio spetta anche in caso di conversione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, anche qualora la conversione/assunzione avvenga in attuazione del diritto di precedenza, purché, al momento della conversione, sussistano i requisiti generali previsti;
- l’agevolazione spetta anche in caso di assunzione in esecuzione di una clausola sociale in caso di cambio di appalto, purché, al momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro, sussistano i requisiti generali previsti.
Il bonus in esame, infine, può cumularsi con il Bonus Assunzioni Sud 2018, che prevede, per un anno, lo sgravio contributivo al 100%.
Leggi di più...Licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile e preavviso
Cass. 6157/2018 interviene sull’annosa questione del preavviso nel licenziamento per raggiungimento dell’età pensionabile. In particolare, in seno alla giurisprudenza, si fronteggiano, sul punto, due diversi orientamenti: il primo secondo cui il preavviso deve necessariamente avere decorrenza dal momento del compimento dell’età pensionabile, il secondo a mente del quale la comunicazione del preavviso di risoluzione del rapporto può avvenire anche prima del compimento dell’età pensionabile, purché la cessazione del rapporto abbia effetto da tale momento.
Con la sentenza sopra richiamata, la Corte di legittimità propende per questo secondo orientamento (seguito in tutte le più recenti pronunce sul punto), ritenendo che l’inizio del regime di recedibilità ad nutum attribuisce al datore il potere di far cessare, senza necessità di giusta causa o di giustificato motivo, il rapporto di lavoro, purché il lavoratore abbia avuto la possibilità di giovarsi del periodo di preavviso, grazie ad una tempestiva intimazione del licenziamento, valida anche se resa in regime di recedibilità causale. Deve pertanto ritenersi legittimo, a detta della Corte, un “licenziamento” che, «sebbene intimato in regime di recedibilità causale e privo di giustificazione, sia destinato a produrre effetto solo al raggiungimento del 65º anno di età del lavoratore e, quindi, in coincidenza del subentrare del regime di recedibilità ad nutum»: come dire, un recesso intimato “ora per allora” con preavviso lavorato nel frattempo.
Leggi di più...Il congedo di maternità vale per la promozione
Corte Appello Venezia n. 841/2018: qualora il CCNL preveda promozioni automatiche al raggiungimento di una determinata anzianità di servizio, è discriminatoria la condotta del datore di lavoro che escluda dal computo della suddetta anzianità i periodi di congedo parentale obbligatorio e facoltativo.
Fonte: IlSole24Ore Norme e Tributi
Leggi di più...Tasso di occupazione a due velocità: sale al Nord – resta fermo al Sud
Nel Nord e nel Centro il tasso di occupazione è tornato ai livelli pre-crisi (66,7% nel Settentrione, 62,8% nelle regioni centrali); in affanno il Sud, che nonostante un lievissimo recupero occupazionale (+0,6%) ha archiviato il 2017 con un tasso al 44%, ancora due punti sotto il 2008.
Le distanze tra Bolzano e Palermo sono rilevanti anche sul fronte dei disoccupati: se è vero che lo scorso anno si è chiuso, a livello nazionale, con 105mila persone senza lavoro in meno (-3,5% sulla media 2016), e con un tasso di disoccupazione in riduzione all’11,2%, nel Mezzogiorno la percentuale di chi un impiego lo cerca, ma non lo trova ha toccato quota 19,4%, quasi tre volte il dato del Nord (6,9%), e circa il doppio del Centro (10 per cento).
I soli sgravi, dunque, non sono sufficienti a rilanciare l’occupazione nel meridione, occorrono investimenti strutturali volti a sostenere forme di nuova imprenditorialità ed a conservare e mantenere quelle esistenti, focalizzandosi su settori strategici, quali turismo, enogastronomia ed agricoltura.
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Colloqui di Lavoro
Anche quest’anno la cattedra di Diritto del Lavoro dell’Università di FOGGIA, l’Ordine dei consulenti del lavoro, degli avvocati e dei dottori commercialisti di Foggia, l’Unione Lavoristi e Previdenzialisti, l’ANCL e l’Associazione Statuto dei Lavoratori organizzano 5 incontri di “Colloqui di lavoro”, in ciascuno dei quali un professore universitario e due professionisti tratteranno i temi “caldi” del diritto del lavoro. L’avv. Michele Fatigato sarà relatore all’incontro del 15 giugno 2018, in materia di rapporto di lavoro nelle società cooperative.
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Ticket licenziamento 2018: quanto si paga
Con la legge di bilancio 2018, è stato sensibilmente aumentato l’importo del contributo NASPI che le imprese rientranti nel campo di applicazione della CIGS devono versare per i recessi comminati all’esito di una procedura di licenziamento collettivo. In particolare, il contributo, in caso di accordo sindacale, è pari all’82% (979,90) del massimale NASPI (a fronte del 41% previsto per i licenziamenti individuali), per ogni 12 mesi di anzianità del dipendente negli ultimi tre anni, con importo massimo di €. 2.939,70. In caso di mancato accordo sindacale, l’importo deve essere moltiplicato per tre ed è, quindi, pari ad €. 8.820,00, per ciascun dipendenti licenziato.
https://www.money.it/Ticket-licenziamento-2018-contributo-INPS-importo-quando
Leggi di più...CCNL pirata, dall’ispettorato una soluzione pragamatica
La rappresentatività dei soggetti stipulanti i CCNL applicati dalle aziende è ormai un problema radicato nel sistema di relazioni sindacali, che incide, in modo determinante, sulla possibilità, per il datore di lavoro, di accedere ai benefici contributivi e fiscali (compresa la detassazione del premio produzione e del welfare) previsti dalle norme di legge. Il problema, infatti, investe due piani di indagine: quello relativo al rapporto con i dipendenti e quello relativo ai rapporti con gli Enti. Sotto il primo profilo, vige il principio di libertà del datore di lavoto nella individuazione del CCNL da applicare in azienda, ferma restando la garanzia di cui all’art. 36 Cost. Sotto il secondo profilo, invece, il nostro ordinamento condizionala fruizione dei benefici fiscali e contributivi all’applicazione ed al rispetto di CCNL sottoscritti da OO.SS. comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento, e obbliga l’azienda a versare i contributi sulla scorta di un minimale predeterminato. Per facilitare l’individuazione di questo CCNL, l’Inps e l’Ispettorato del lavoro stanno adottando una serie di iniziative utili a fornire idonei strumenti di selezione tra gli 868 CCNL depositati presso il CNEL.
Leggi di più...La fusione assorbe i superminimi
Cass. n. 4533/2018: in caso di fusione o trasferimento di azienda, l’assegno ad personam fruito dal dipendente presso il cedente può essere assorbito dal cessionario nel trattamento economico globale più favorevole, salvo che il lavoratore non dimostri in giudizio che lo stesso era diretto a remunerare qualità della prestazione caratterizzate da intuitus personae. In sostanza, salvo prova contraria, il trattamento ad personam, così come il superminimo, devono ritenersi assorbibili, se non diversamente qualificati dalle parti.
Leggi di più...Obiettivi non definiti: la prova del danno ricade sul dirigente
Cass. 30 gennaio 2018, n. 2293: qualora il contratto individuale preveda la corresponsione, in favore di un dipendente, di premi di produzione, a seguito di obiettivi fissati periodicamente dal datore di lavoro, e qualora quest’ultimo ne ometta la fissazione, il dipendente potrà ottenere il risarcimento per perdita di chances ma con onere della prova a suo integrale carico; onere particolarmente difficile da ottemperare, dovendo l’attore dimostrare il pregiudizio subito, per mezzo di una valutazione ex ante, da ricondursi «al momento in cui il comportamento illecito ha inciso» sulla relativa possibilità di conseguimento della utilità perduta «in termini di condotta dannosa potenziale».
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