Rifiuto adempimento richiesto da superiore gerarchico: legittimo il licenziamento
La Suprema Corte, con sentenza n. 12241/2023, ha ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore destinatario di una duplice contestazione disciplinare, la prima per grave insubordinazione per non aver ottemperato alle richieste specifiche fattegli dal diretto superiore e la seconda per no0n aver svolto, presso un cliente, attività rientranti nelle sue competenze.
Per i Giudici di Cassazione, infatti, risulta palese «la gravità dell’insubordinazione realizzata dal dipendente, senza alcuna giustificazione, in modo persistente e volontario, in aperto contrasto con l’obbligo di diligenza e di esecuzione delle disposizioni dettate dai superiori gerarchici, anche riferite alle esigenze di formazione e accrescimento professionale necessarie per il suo proficuo impiego».
Cass. 12241 del 2023 (rifiuto mansioni insubordinazione e licenziamento)
Leggi di più...Casse Edili: il pagamento diretto ai lavoratori non libera il datore di lavoro
Con una recente sentenza del 9 maggio 2023, il Tribunale di Foggia ha affermato l’importante principio secondo cui il pagamento diretto ai lavoratori delle prestazioni di competenza della Cassa Edile da parte dei datori di lavoro non libera questi ultimi dall’obbligo di versamento degli accantonamenti alla Cassa stessa sia per le somme dirette a finanziarie le prestazioni di natura previdenziali-assistenziali sia per quelle da accantonare a titolo di ferie, permessi e mensilità aggiuntive.
In particolare, si legge in sentenza: “Va comunque ritenuto che il pagamento delle somme in questione, seppure effettivo, non avrebbe liberato l’imprenditore opponente dai suoi obblighi verso la Cassa. Per quanto concerne i crediti per contributi e le quote di adesione contrattuale alla Cassa Edile, si tratta di prestazioni destinate a finanziare per lo più l’erogazione di prestazioni lato sensuprevidenziali-assistenziali e quindi il pagamento diretto ai lavoratori non è suscettibile di produrre alcun effetto. Per quanto concerne, invece, le somme accantonate dalla Cassa a titolo di ferie, gratifica natalizia, festività, consolidato orientamento giurisprudenziale (ex multis cfr Cass., sez. lav. 5257/98; 14658/03; 13300/05) insegna che, sino a che l’imprenditore edile-delegante (ai sensi degli artt. 1269 e ss. c.c.) non revochi l’iscrizione alla Cassa (e di tale revoca, manca in ricorso la minima allegazione e prova), quest’ultima, nella qualità di delegata, mantiene l’obbligazione debitoria verso i lavoratori-delegatari“.
Trib. Foggia 9.05.23 (Cassa Edile e pagamento diretto lavoratori)
Leggi di più...Spedizione raccomandata e presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c.
Con la recente sentenza n. 9427/23 , la Suprema Corte, in una controversia avente ad oggetto un licenziamento disciplinare, ha ribadito il proprio consolidato principio secondo cui «la produzione in giudizio (così come di un telegramma) della lettera raccomandata con la relativa ricevuta di spedizione dall’ufficio postale costituisce – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – prova certa della spedizione, e da essa consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza, a norma dell’art. 1335 c.c.: superabile dalla prova contraria, a carico del destinatario, di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di non averne notizia».
Cass. 9427 del 2023 (spedizione raccomandata e 1335)
Leggi di più...Penale a carico del lavorartore per violazione impegno assunzione: legittima
Con un’interessante sentenza del 13 marzo 2023, pronunciandosi in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale di Forlì ha ritenuto legittima una clausola penale apposta ad un contratto di lavoro ad esecuzione differita, in caso di mancata presa di servizio del dipendenti alla data pattuita.
Tale penale, quantificata in un importo pari all’indennità sostitutiva del preavviso (6 mensilità), è stata ritenuta congrua dal Giudice, in ragione dell’elevato profilo professionale e del conseguente danno organizzativo subito dal datore di lavoro a seguito dell’inadempimento del lavoratore.
Di seguito la sentenza.
Trib. Forlì 23.03.23 Clausola_penale_apposta_a_lettera_di_assunzione_legittima_1681903955
Leggi di più...Rifiuto straordinario: legittimo il licenziamento per gms
Con la recente sentenza n. 10623/2023, la Suprema Corte ha confermato la legittimità del licenziamento di non lavoratore del settore metalmeccanico che si era rifiutato di espletare lavoro straordinario per una settimana, richiesto dal datore di lavoro nel rispetto dei limiti e delle procedure previste dal CCNL di settore.
In particolare, con riferimento alla possibilità di imporre lo svolgimento dello straordinario, quale espressione del potere direttivo, nel rispetto di quanto sancito dal CCNL, si legge in sentenza: “la piana lettura della previsione collettiva di riferimento – art. 7 c.c.n.l. applicabile -, conferma la correttezza della interpretazione della Corte di merito circa la possibilità per la parte datoriale di richiedere al lavoratore prestazioni di lavoro straordinario nei limiti della cd. quota esente, senza preventiva consultazione o informazione alle organizzazioni sindacali nel rispetto dei limiti di due ore giornaliere e otto ore settimanali e con un preavviso di almeno 24 ore; la valutazione di idoneità del cartello affisso all’interno dello stabilimento aziendale a far ritenere assolto da parte del datore di lavoro l’obbligo di preventiva comunicazione della richiesta di straordinario nei confronti del lavoratore, in assenza di specifiche prescrizioni a riguardo da parte della norma collettiva”.
A fronte della prova del rifiuto dello straordinario, proseguono i Giudici di legittimità, spetta al lavoratore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare che la direttiva era illegittima per superamento della c.d. quota esente: “la sentenza è frutto della corretta applicazione del criterio di ripartizione dell’onere della prova avendo la parte datoriale dimostrato la sussistenza del fatto costitutivo giustificativo del recesso datoriale, vale a dire la mancata effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, rispetto al quale l’allegazione dell’avvenuto superamento della quota esente si configurava come eccezione, con onere della relativa dimostrazione a carico del lavoratore eccipiente, onere in concreto non assolto”.
Cass. 10623 del 2023 (rifiuto straordinario e recidiva licenziamento gms)
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Legittima la disdetta dal CCNL anche in presenza di ultrattività
Il Tribunale di Roma, con il recente decreto del 16 settembre 2021, reso all’esito di un giudizio ex art. 28, ha ribadito il proprio (più che condivisibile) orientamento circa la legittimità della disdetta (rectius recesso) del datore di lavoro da un CCNL il cui termine originario sia scaduto, anche nel periodo di ultrattività dei suoi effetti.
In particolare, il Giudice capitolino, discostandosi da un isolato precedente della Suprema Corta, ha ritenuto che l’ultrattività produce effetti analoghi a quelli di un vincolo negoziale a tempo indeterminato e, dunque, la possibilità di recedere liberamente dallo stesso, salvo preavviso.
In caso contrario, infatti, l’impossibilità di recedere da detto vincolo ultrattivo determinerebbe inammissibilmente una normativa contrattuale vigente in eterno.
Tribunale Roma 16 settembre 2021 (legittima disdetta CCNL in caso ultrattività)
Leggi di più...DL Greenpass Lavoro
Firmato dal Presidente della Repubblica il DL che prevede, a decorre dal 15 ottobre 2021, l’obbligo di possesso del Greenpass per tutti i dipendenti pubblici e privati.
In assenza del documento, il datore di lavoro deve immediatamente sospendere il dipendente dal lavoro e dalla retribuzione, senza conseguenze disciplinari, a tutela della salute sul luogo di lavoro.
Sono previste sanzioni amministrative sia per il dipendente che si presenti a lavoro privo del greenpass sia per il datore di lavoro che abbia omesso i relativi controlli.
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Contributi: richiesta rigetto ricorso ha efficacia interruttiva prescrizione
Con la recente sentenza n. 21799/ 2021, la Suprema Corte, stravolgendo il proprio precedente orientamento (Cass. n. 12058/2014 e Cass. n. 9589/2018) ha ritenuto che la semplice richiesta di rigetto dell’altrui ricorso in accertamento negativo volto a far accertare giudizialmente l’insussistenza dell’obbligazione contributiva, configuri, ai sensi dell’art. 2943, comma 2, c.c., atto idoneo ad interrompere la prescrizione.
In particolare, gli Ermellini, superando il dettato letterale della norma, hanno affermato che tale attività processuale (richiesta di rigetto dell’altrui ricorso) possa integrare la nozione di “domanda proposta nel corso del giudizio”, di cui all’articolo 2943 c.c., comma 2, c.c.
Cass. 21799 del 2021 (contributi richiesta rigetto ricorso ed efficacia interruttiva)
Leggi di più...Trib. Trento: legittimo licenziamento dipendente no mask
Con sentenza dell’8 luglio 2021, il Tribunale di Trento, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare (per giusta causa) comminato ad un’insegnante che si era ripetutamente rifiutata di indossare la mascherina protettiva durante il servizio scolastico.
In particolare, la dipendente aveva manifestamente espresso il proprio rifiuto a ottemperare alla disposizione di servizio emanata dal superiore gerarchico, che la invitava a utilizzare la mascherina protettiva al fine di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei bambini, dei colleghi e dell’intera comunità scolastica.
A sostegno del proprio rifiuto, nel corso della sua audizione durante il procedimento disciplinare, la lavoratrice adduceva, da un lato, di non voler indossare la mascherina in quanto «obiettrice di coscienza» e, dall’altro, di essere impossibilitata a farlo per ragioni di salute. Licenziata per giusta causa, proponeva ricorso dinanzi al giudice del lavoro di Trento, per far accertare l’illegittimità del licenziamento.
Il Tribunale, non rinvenendo tra la produzione documentale della lavoratrice alcuna certificazione medica idonea a giustificare il rifiuto di indossare la mascherina, rilevava, inoltre, che la condotta della ricorrente si poneva in aperto contrasto con le linee di indirizzo per la tutela della salute approvate dal presidente della Provincia autonoma di Trento e, a livello nazionale, dal Protocollo d’intesa siglato dal ministero dell’Istruzione il 6 agosto 2020, prescrivente l’obbligo «per chiunque entri negli ambienti scolastici» di «adottare precauzioni igieniche e l’utilizzo di mascherina».
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Trib. Trento 8.07.21 (legittimo licenziamento lavoratore no mask)
Leggi di più...FFT tra le eccellenze Professionals 2021 di Forbes
Forbes Italia ha pubblicato la lista delle 100 eccellenze del legal.
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