Utilizzo abusivo permessi direttivo sindacale: ammesso il controllo datoriale
La Suprema Corte, con la sentenza n. 4943/2019, ha ribadito il principio secondo cui l’utilizzo abusivo dei permessi per la partecipazione al direttivo del sindacato di appartenenza di cui all’art. 30 L. 300/70 rappresenta illecito disciplinare sanzionatile dal datore di lavoro, che può controllarne la corretta fruizione.
In particolare, i Giudici di legittimità hanno chiarito che i controlli da parte del datore di lavoro circa la corretta fruizione dei permessi ex art. 30 sono molto più ampi di quelli di cui all’art. 23 L. 300/70 (permessi RSA), avendo i primi uno scopo ben preciso, vale a dire la partecipazione agli organi direttivi del sindacato.
In sostanza, mentre i permessi RSA sono abusivamente fruiti solo ed esclusivamente in caso di utilizzo per scopi totalmente estrani all’attività sindacale i permessi per direttivi possono essere soggetti ad un controllo molto più stringete da parte del datore di lavoro e risultano essere abusivamente fruiti se non tendono alla precipua finalità indicata dalla norma (partecipazione alle riunioni degli organi direttivi).
Cass. 4943 del 2019 (abuso permessi direttivo sindacale licenziamento)
Leggi di più...
L’offerta del part-time configura adempimento al repechage
La Suprema Corte, con sentenza n. 1499 del 2019, ha sancito il principio secondo cui l’offerta di trasformazione del contratto da full-time a part-time, formulata al solo fine di salvaguardare il rapporto di lavoro a fronte della soppressione del posto ricoperto dal lavoratore, configura adempimento all’obbligo di repechage.
I Giudici di legittimità ritengono, infatti, non applicabile a fattispecie di questo tipo il divieto di licenziamento per il rifiuto del lavoratore alla trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, in quanto, in queste ipotesi, la giustificazione del licenziamento è da rinvenire esclusivamente nella soppressione del posto di lavoro a cui era adibito il lavoratore e la proposta di trasformazione è finalizzata solo ed esclusivamente a salvaguardare l’occupazione del dipendente, in assenza di posti full time disponibili.
Nel caso in esame, dunque, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva ritenuto legittimo il licenziamento per aver il datore di lavoro, con l’offerta di trasformazione del rapporto di lavoro del dipendente, ottemperato all’obbligo di ripescaggio.
Cass. 1499 del 2019 (gmo offerta part-time e repechage)
Leggi di più...
FFT con Cerealitalia nell’operazione straordinaria con Preziosi Food S.p.A.
Dal 1 Gennaio 2019 Cerealitalia I.D. S.p.A. gestisce ufficialmente il ramo d’azienda dei prodotti dolciari a marchio “Dolci Preziosi” detenuto da Preziosi Food S.p.A..
Questa operazione, con cui Cerealitalia mira a raddoppiare il fatturato nel corrente anno, dovrebbe consentire alla società di raggiungere in pochi anni l’obbiettivo dei 100 Mln di giro d’affari.
Cerealitalia I.D. S.p.A. annovera uno stabilimento a Corato (Bari) ed uno a Frigento (Avellino) e opera su un’area complessiva di 16.000 mq.
Sotto il profilo legale l’operazione straordinaria con Preziosi Food S.p.A., per Cerealitalia è stata coordinata dall’avv. Marina Ripoli, che ha operato in qualità di General Counsel interno, con l’ausilio della jv legale di recente nascita FFT Fatigato Follieri Teta, e, in particolare, dell’avv. Michele Fatigato dello studio Fatigato Avvocati Giuslavoristi per gli aspetti labour e dell’avv. Alberto Teta dello Studio Legale Teta per gli aspetti contrattualistici e civilistici.
La notizia anche su:
Leggi di più...Quota 100 ai nastri di partenza
Il Consiglio dei Ministri, nella giornata di ieri, ha approvato il testo definitivo del decreto che contiene, tra le altre cose, l’attuazione della c.d. “Quota 100”, già prevista nella legge di Bilancio 2019.
Quota 100, in particolare, rappresenta una forma di anticipo pensionistico, di almeno 5 anni rispetto agli attuali requisiti ordinari anagrafici (67 anni) e contributivi (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini).
Per accedere nel prossimo triennio sperimentale a questa forma di anticipo pensionistico occorre possedere cumulativamente due requisiti minimi: almeno 62 anni di età ed almeno 38 anni di contributi.
La prima finestra per i dipendenti privati e gli autonomi si aprirà ad aprile 2019 mentre gli statali potranno uscire, in prima applicazione della norma, dal 1° agosto 2019 e soltanto se in possesso dei requisiti al momento dell’entrata in vigore del decreto. Gli altri dipendenti pubblici dovranno prendere a riferimento il meccanismo di uscite semestrali, che prevede un preavviso di sei mesi all’amministrazione di appartenenza e una finestra mobile che farà decorrere la pensione sei mesi dopo la certificazione Inps.
Per la scuola resta il regime speciale: chi ha maturato “quota 100” entro il 31 marzo potrà andare in pensione il 1° settembre, gli altri dal prossimo anno scolastico. Per tutti gli statali che andranno in pensione da quest’anno, come si diceva, scatta l’operazione “Tfs/Tfr anticipato”, con il vicepremier Salvini e la ministra Giulia Bongiorno che puntano già a far salire la soglia dei 30mila euro a 40-45mila durante l’esame parlamentare del decreto.
Quantomeno per il settore privato, Quota 100 potrà garantire un ricambio generazionale del personale prossimo alla pensione, con un anticipo di almeno 5 anni, così soddisfacendo un’esigenza di svecchiamento della forza lavoro avvertita da molte imprese italiane.
Leggi di più...Bonus assunzioni 2019
L’assetto delle agevolazioni contributive per l’anno 2019 è cambiato a seguito dell’emanazione della legge di stabilità. Di seguito le forme di sgravio più importanti.
- Bonus Giovani: è lo sgravio triennale strutturale introdotto dalla legge di Bilancio 2018. Nel 2019, è divenuto operativo il limite di età di 30 anni, essendo l’estensione a 35 anni cessata in data 31 dicembre 2018. Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 2019, il bonus è riconosciuto per le assunzioni di under 30 e prevede una riduzione del 50% di quanto dovuto dal datore di lavoro con un massimo di 3.000 euro all’anno e una durata di 36 mesi. Nell’ipotesi di utilizzo “pieno” garantisce uno sconto sui contributi di 9 mila euro in tre anni. Resta in stand-by, per il momento, il bonus simile previsto dal “decreto dignità” della scorsa estate che stabilisce un limite di età di 35 anni per i lavoratori da assumere a tempo indeterminato e che sin da subito è apparso come una sorta di duplicazione di quello già esistente. Per la sua operatività è necessario un decreto ministeriale che dovrà presumibilmente effettuare anche un raccordo tra le due misure agevolative.
- Bonus Eccellenze: è una novità introdotta dalla legge di stabilità 2019 ed è rivolto alle assunzioni di un neolaureato con il massimo dei voti o un titolare di dottorato di ricerca, conseguiti in entrambi i casi tra gennaio 2018 e giugno 2019. il bonus ha una durata di un anno, con un risparmio massimo di 8.000 euro per il datore di lavoro. Per la sua effettiva fruizione sarà necessaria una circolare dell’Inps.
- Bonus Sud: la legge di Bilancio ha inoltre prorogato il bonus Sud per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani fino a 35 anni o over 35 se privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna con sconto fino a 8.060 euro all’anno. In base alla legge di bilancio l’agevolazione dovrebbe durare 36 mesi, ma si è in attesa del Decreto Direttoriale ANPAL che dovrebbe fornire indicazioni più dettagliate.
- Bonus NEET: Prima della sua scadenza, è stato rifinanziato, con uno stanziamento aggiuntivo di 60 milioni, e prorogato per un ulteriore anno il bonus Neet per le assunzioni a tempo indeterminato, anche parziale, o in apprendistato professionalizzante di giovani dai 16 ai 29 anni iscritti al programma Garanzia giovani.
- Bonus Apprendisti: sono state confermate le agevolazioni previste per le assunzioni in apprendistato per il conseguimento dei titoli dell’istruzione secondaria superiore (apprendistato di I livello), che potranno contare su una aliquota contributiva agevolata pari al 5%, e sull’esenzione dal pagamento del “ticket licenziamento” e dal versamento dell’1,31% per il finanziamento della Naspi e dello 0,30% per i fondi interprofessionali per la formazione continua.
- Bonus alternanza scuola lavoro: per gli studenti assunti a tempo indeterminato entro sei mesi dal conseguimento del titolo di studio è confermato lo sgravio totale dei contributi, fino a un massimo 3.000 euro, nel caso in cui abbiano svolto almeno il 30% delle ore di alternanza scuola lavoro presso il medesimo datore di lavoro o un periodo di apprendistato formativo (I o III livello).
Licenziamento ritorsivo: il lavoratore deve provare l’unicità e la determinanza del motivo illecito
La Suprema Corte, con la sentenza n. 29764/2018, ha confermato il proprio orientamento in materia di licenziamento ritorsivo, ribadendo che l’atto di recesso può essere dichiarato nullo solo qualora il motivo illecito sia unico ed abbia, da solo, determinato la volontà del datore di risolvere il rapporto.
I Giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che la prova della unicità e determinanza del motivo illecito rispetto alla formazione della volontà posta a fondamento del licenziamento ricade, ex art. 2697 c.c., sul lavoratore, in quanto attore.
Secondo la Corte di Cassazione, dunque, la mera insussistenza del giustificato motivo oggettivo o della giusta causa, non rendono automaticamente il recesso nullo per motivi ritorsivi per il sol fatto della deduzione, da parte del lavoratore, della natura illecita del recesso, dovendo, al contrario, essere fornita, in giudizio, la relativa prova, anche per presunzioni.
Nel caso sottoposto al suo vaglio, la Suprema Corte, in particolare, ha escluso la natura ritorsiva di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ad una lavoratrice a breve distanza temporale dalla formalizzazione di una richiesta di tutelare alcuni propri diritti in sede giudiziale, proprio in ragione dell’insussistenza, in giudizio, di prove volte a dimostrare la natura unica e determinante del motivo ritorsivo.
Cass. 29764 del 2018 (gmo e motivo ritorsivo unico e determinante)
Leggi di più...
Licenziamenti collettivi: legittimo il criterio di scelta della “alta specializzazione” pattuito con le OO.SS.
La Suprema Corte, con sentenza n. 31872/2018, accogliendo il ricorso proposto dal datore di lavoro, ha sancito la legittimità del criterio di scelta della “alta specializzazione” pattuito in sede di accordo sindacale nell’ambito della procedura di licenziamento collettivo ex artt. 4 e 24 L. 223/91, soprattutto “laddove la realtà produttiva aziendale sia caratterizzata da una particolare (e delicata) specializzazione“.
In particolare, secondo i Giudici di legittimità il criterio selettivo del possesso di elevate competenze specialistiche concordato con le OO.SS. non può ritenersi né generico, né arbitrario, assolvendo, al contrario, proprio per la peculiarità e l’alta specializzazione delle lavorazioni, allo scopo, cui è preordinata la procedura collettiva di riduzione del personale, di salvaguardare la continuazione dell’attività dell’impresa.
In sostanza, conclude la Corte, in contesti produttivi caratterizzati da elevata specializzazione. il criterio di selezione dell’alta specializzazione è più funzionale, rispetto ai criteri di legge (anzianità di servizio e carichi familiari) derogati dall’accordo sindacale, per scongiurare la cessazione dell’attività e, quindi, per tutelare l’occupazione.
Nel caso in esame, la Suprema corte era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di una procedura di licenziamento collettivo avviata da un’impresa operante nel settore della bonifica bellica ed aziendale, rispetto al quale risultava determinante il personale laureato con competenze specializzate, tra l’altro, in ingegneria ambientale e in geologia. Uno dei lavoratori licenziati, ingegnere elettronico, impugnava il recesso comunicatogli all’esito della procedura sul presupposto che il riferimento nell’accordo sindacale al criterio della «alta specializzazione in funzione delle esigenze tecnico produttive dell’azienda» fosse inidoneo di per sé a delimitare il perimetro di una effettiva esigenza aziendale, finendo per affidare la scelta dei dipendenti in esubero alla discrezionalità del datore di lavoro.
In primo grado e in appello il riferimento alla specializzazione veniva ritenuto criterio illegittimo, con conseguente obbligo di fare applicazione dei criteri di scelta di legge. La Cassazione, in applicazione del principio sopra riportato, ha riformato la sentenza d’appello, concludendo per la legittimità del criterio dell’alata specializzazione pattuito in sede sindacale, con conseguente prevalenza dello stesso su quelli di legge applicabili solo in via residuale, in mancanza di accordo con le OO.SS.
Cass. 31872 del 2018 (licenziamento collettivo e criterio di scelta della specializzazione)
Leggi di più...Fatigato Avvocati Giuslavoristi nella JV legale FFT
È stata ufficialmente siglata l’alleanza tra le tre boutique legali di riconosciuta eccellenza: Fatigato Avvocati Giuslavoristi, Enrico Follieri & Associati e lo Studio Legale Teta. (altro…)
Leggi di più...Fatigato Avvocati Giuslavoristi ai Top Legal Awards 2018
In occasione della XII Edizione dei Top Legal Awards – 2018, lo studio Fatigato Avvocati Giuslavoristi si è classificato nel panel dei finalisti per le categorie: (altro…)
Leggi di più...Gmo e criteri di scelta: legittimo il licenziamento dei soli addetti all’unità soppressa
Con riferimento al licenziamento individuale plurimo (per le aziende con meno di 15 dipendenti o qualora i licenziamenti siano meno di 5) determinato da motivo oggettivo, la Suprema Corte, con la sentenza n. 22672/2018, ha statuito che, qualora la scelta aziendale, posta a fondamento del recesso, inerisca ad una specifica unità produttiva, con soppressione della stessa, non è lesiva dei precetti di correttezza e buona fede la decisione di limitare, agli addetti della predetta unità, la platea dei lavoratori da licenziare, ove risulti l’effettiva impossibilità di utile ricollocazione degli stessi in altri posti di lavoro, non sussistendo alcun automatismo nell’applicazione dei criteri di scelta previsti dall’art. 5 della l. n 223, utilizzabili invece nella diversa ipotesi di recesso motivato da generica esigenza riduzione dei costi attraverso la riduzione di personale omogeneo e fungibile.
Cass. 22672 del 2018 (motivo licenziamento e criterio di scelta limitato a singola unità produttiva)
Leggi di più...